DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. Convertito in Legge 4 aprile 2012 n.35.
Disposizioni in vigore dal 9/5/2012.
Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale 1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del ((regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica)) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell’interno. Nella modulistica e’ inserito il richiamo alle sanzioni previste dall’articolo 76 del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita’ di cui all’articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del ((testo unico di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’ufficiale d’anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua ((…)) le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche ((e delle corrispondenti cancellazioni)) decorrono dalla data della dichiarazione. 4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l’ufficiale di anagrafe segnala quanto e’ emerso alla competente autorita’ di pubblica sicurezza ((e al comune di provenienza)). 5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi’ che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e’ stata effettuata la comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990. ((5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l’ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione)). 6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente decreto.
Per le dichiarazioni relative a iscrizioni anagrafiche con provenienza da altro comune o dall’estero, cambi di abitazione all’interno del comune ed emigrazioni all’estero, deve essere utilizzata la modulistica disponibile sul sito Celva fines modulistica:
https://www.celva.it/it/fines-anagrafe-cittadini/residenza/
La modulistica va presentata direttamente all’ufficio protocollo del Comune, oppure trasmessa con raccomandata indirizzata al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, Frazione Bruil n.13 – 11010 Rhêmes-Notre-Dame (AO) oppure via mail:
alla mail istituzionale del comune info@comune.rhemes-notre-dame.ao.it
alla PEC protocollo@comune.rhemes-notre-dame.ao.it
La dichiarazione via pec, firmata digitalmente, va trasmessa dalla pec del dichiarante, identificato mediante documento di identità.
Nel caso di altre persone che trasferiscono la residenza oltre al richiedente, per la ricevibilità della domanda, occorre copia del documento d’identità di tutti gli interessati e, per i maggiorenni, la sottoscrizione del modulo di richiesta.
In caso di cambio di residenza di un solo genitore con figli minori o di minori che cambiano residenza non contestualmente ai genitori, alla dichiarazione di residenza deve essere allegato il modulo relativo all’assenso del genitore che non si trasferisce.
Il cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato A) del sito del Ministero dell’Interno.
Il cittadino di Stato appartenente all’Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell’ allegato B) del sito del Ministero.
In caso di mancata compilazione dei campi obbligatori o in assenza della documentazione indicata, la dichiarazione verrà respinta perché irricevibile.
La registrazione di quanto dichiarato verrà effettuata entro i due giorni successivi. Nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, L’Ufficio Anagrafe provvederà all’accertamento dei requisiti previsti per la variazione anagrafica e nel caso positivo, l’iscrizione o registrazione risulta confermata.
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, è prevista la decadenza dai benefici acquisiti, la segnalazione all’autorità di pubblica sicurezza e il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa.
LOTTA ALL’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI.
DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47 “Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015” – convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 2014, n.80
“art. 1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo’ chiedere la residenza ne’ l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. …”
Insieme alla dichiarazione di residenza, dovrà essere presentata la “Dichiarazione del proprietario relativa alla concessione in uso di un’unità abitativa ai fini dell’iscrizione anagrafica dell’occupante”, prevista nella modulistica Celva
https://www.celva.it/it/fines-anagrafe-cittadini/residenza/